Ordinanza — n. 18316/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAUI 051:2GFZ ) nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da Diop Assane è inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata e non illogica motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze. I giudici di merito hanno motivatamente argomentato nel senso che le riconosciute attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen. non potessero che essere equivalenti alla contestata recidiva, particolarmente "pesante" in quanto qualificata ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., e ciò anche al fine di irrogare una pena adeguata al fatto e alla personalità dell'imputato, secondo i noti parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 18316/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata e non illogica motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze. I giudici di merito hanno motivatamente argomentato nel senso che le riconosciute attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen. non potessero che essere equivalenti alla contestata recidiva, particolarmente "pesante" in quanto qualificata ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., e ciò anche al fine di irrogare una pena adeguata al fatto e alla personalità dell'imputato, secondo i noti parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
Parole chiave
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UI 051:2GFZ ) nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da Diop Assane è inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata e non illogica motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze. I giudici di merito hanno motivatamente argomentato nel senso che le riconosciute attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen. non potessero che essere equivalenti alla contestata recidiva, particolarmente "pesante" in quanto qualificata ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., e ciò anche al fine di irrogare una pena adeguata al fatto e alla personalità dell'imputato, secondo i noti parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M