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Ordinanza — n. 18315/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18315/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18315/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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IO PIERO nato a GRUMO APPULA il 12/08/1992 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Piero Servedio Di Trani avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine a reati in materia di stupefacenti ed ex art. 391-ter cod. pen. è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Regesto Legislator

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art. 391-ter cod. pen, art. 73 d.P.R. 309/90, art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 18315/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, avendo accertato che l'imputato, mentre era detenuto, aveva accettato e illecitamente detenuto droga di diversa natura in quantità non esigua, oltre ad avere illecitamente detenuto, in carcere, cellulari dai quali aveva effettuato ben 74 chiamate verso l'esterno. Altrettanto logica e priva di errori in diritto la motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., essenzialmente fondata su gravità e reiterazione dei fatti addebitati, secondo un percorso argomentativo che non può essere rimesso in discussione nella presente sede di legittimità.

Parole chiave

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art. 391-ter cod. pen art. 73 d.P.R. 309/90 art. 131-bis cod. pen art. 616 c.p

Disposizioni normative citate

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art. 391-ter cod. pen
art. 73 d.P.R. 309/90
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 131-bis cod. pen
Altrettanto logica e priva di errori in diritto la motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Testo completo

IO PIERO nato a GRUMO APPULA il 12/08/1992 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Piero Servedio Di Trani avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine a reati in materia di stupefacenti ed ex art. 391-ter cod. pen. è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, avendo accertato che l'imputato, mentre era detenuto, aveva accettato e illecitamente detenuto droga di diversa natura in quantità non esigua, oltre ad avere illecitamente detenuto, in carcere, cellulari dai quali aveva effettuato ben 74 chiamate verso l'esterno. Altrettanto logica e priva di errori in diritto la motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., essenzialmente fondata su gravità e reiterazione dei fatti addebitati, secondo un percorso argomentativo che non può essere rimesso in discussione nella presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M