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Ordinanza — n. 18314/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of grounds under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18314/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Santa and Musumeci inadmissible de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellants argued against the appellate court's reform of the sentence following a plea agreement, but their grievances fell outside the limited list of allowable complaints. The court ruled that issues regarding the formation of intent, prosecutor consent, and specific sentencing determinations are not valid grounds for cassation review in this context.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences following a plea agreement are inadmissible if they concern matters excluded by law, such as the formation of intent, prosecutor consent, or sentencing details not affecting the legality of the sanction.

Parole chiave

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plea agreement appeal inadmissible grounds numerus clausus complaints sentencing reform de plano dismissal motivi di cassazione riconsiderazione alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
275234 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

posti da: RAPISARDA SANTA nato a CATANIA il 28/02/1970 MUSUMECI ALESSIO nato a CATANIA il 29/12/1990 avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE Visti gli atti e la sentenza impugnata; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a RAPISARDA SANTA e a MUSUMECI ALESSIO, imputati per i reati contestati, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminati il motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, con il quale si lamenta vizio di motivazione della sentenza della Corte d'appello; considerato che i motivi dedotti dai ricorrenti sono inammissibili, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), e cioè quelli relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, F'sv. 275234 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P. P.Q.M