Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18313/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding generic mitigating circumstances in drug trafficking case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18313/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised concerned the non-granting of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The appellant argued for leniency, but the lower court had already thoroughly addressed the defendant's serious criminal history and illicit profit motives. The court ruled that this issue was already adequately examined by the trial judge and does not require re-evaluation at the cassation level.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the sole ground concerns the non-granting of generic mitigating circumstances if the issue was already adequately examined by the lower court without requiring a critical re-analysis of the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances drug trafficking offense inadmissibility of appeal Article 62 bis Penal Code cassation review limits

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 73, comma 1 e 4, d.p.r. 309/90
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale di Caltagirone dell'8 maggio 2025, che aveva dichiarato Tringale Gianpaolo responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.p.r. 309/90 per aver detenuto sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga-mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
art 62 bis cod. pen
Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art 62 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga-mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

OLO nato a VIZZINI il 23/11/1981 avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;• Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale di Caltagirone dell'8 maggio 2025, che aveva dichiarato Tringale Gianpaolo responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.p.r. 309/90 per aver detenuto sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art 62 bis cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto, afferente al trattamento san-zionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (pp. 3 - 4 sentenza ri-corsa), con riferimento ai gravissimi precedenti e alla reiterazione di gravi reati finalizzati a guadagni illeciti.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga-mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.Mmende. Così deciso il 28/04/2026 Il Consigliere estensore Il Pres.Donatella nti