Cassation appeal dismissed as inadmissible for inadmissible grounds regarding plea bargain sentencing adjustments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the permissible scope for reviewing second-instance plea bargain agreements. The appellant challenged the sentencing reduction, but the court held that only issues regarding the parties' intent, prosecutor consent, and divergent pronouncements are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals based on plea agreements, cassation is admissible only for defects in the parties' will, prosecutor consent, or divergent rulings, excluding challenges to waived grounds, non-assessment of release conditions, or sentencing determinations not affecting the sanction's legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: DE MATTEO RAFFAELE nato a NAPOLI il 10/10/1980 avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il difensore di Raffaele De Matteo ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Le censure proposte nel ricorso in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inamm P.Q.M