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Ordinanza — n. 18310/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against second-instance settlement sentences are inadmissible except for specific consent and penalty content issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18310/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeals filed by six defendants against a second-instance settlement sentence inadmissible. The appellants challenged the sentence's penalty determination and other grounds, but the court ruled that only specific issues regarding party consent and the public prosecutor's agreement are admissible in this context. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals based on a settlement agreement, cassation appeals are admissible solely for defects in the formation of party consent, the prosecutor's agreement, or the content of the judge's ruling, excluding challenges to waived grounds or penalty determinations not affecting the sanction's legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
second instance settlement cassation admissibility party consent defects penalty determination procedural costs public prosecutor agreement inadmissible appeals

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Le censure proposte nei ricorsi in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Le censure proposte nei ricorsi in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.

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Testo completo

NE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 08/10/1977 TODISCO NUNZIO nato a NAPOLI il 23/10/1985 PUCA CESARE nato a NAPOLI il 18/04/1990 GARGIULO FRANCESCO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 13/12/1986 PADUANO GIOVANNI nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 21/06/1983 ROMANO CIRO nato a NAPOLI il 28/11/1974 avverso la sentenza del 17/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE I suddetti imputati hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Le censure proposte nei ricorsi in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.

All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M