Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and generic arguments under Article 591 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Renato Bifolco's appeal against a lower court ruling establishing liability for a traffic offense. The appellant's arguments were deemed manifestly inadmissible because they were too generic, failed to specify factual or legal grievances, and did not engage with the contested judgment's reasoning. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are too generic and do not specifically address the facts and law of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
nato a NAPOLI il 09/01/1971 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Renato Bifolco - unitamente alla memoria scritta depositata - avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
D P.Q.M