Italian Court dismisses appeal against appellate court's sentence reduction via plea bargain as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the appellate court's decision to reduce the sentence based on a plea agreement, arguing flaws in motivation regarding recidivism and sentencing calculations. The court ruled that these grievances fall outside the limited list of allowable complaints for appeals against plea bargain sentences, specifically excluding issues regarding waived grounds or non-constitutional sentencing errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentences resulting from a plea bargain are strictly limited to specific grounds; complaints regarding the formation of the party's will, prosecutor's consent, or content of the judge's pronouncement are admissible, whereas grievances concerning waived grounds, conditions for acquittal, or sentencing determinations not affecting the legality of the sanction are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
18/10/1989 avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE Visti gli atti e la sentenza impugnata; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a PETRONE GIUSEPPE SIMONE, imputato per i reati contestati, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminati i tre motivi di ricorso, con i quali si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva, alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e al calcolo degli aumenti per la continuazione; considerato che i motivi dedotti dal ricorrente sono inammissibili, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), e cioè quelli relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
P.Q.M