Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural limits on complaints regarding plea agreements and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a second-instance judgment that accepted a plea agreement and reduced the sentence, arguing defects in reasoning and sentencing. The court ruled that the specific grievances raised, such as the formation of the defendant's will to accept the plea or the content of the judge's ruling, fall outside the closed list of allowable complaints for this type of judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against judgments accepting a plea agreement are strictly limited to specific grounds; complaints regarding the formation of the defendant's will, the prosecutor's consent, or the judge's reasoning are inadmissible, while general sentencing errors not constituting illegality are also excluded from review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: CAMPANIELLO RAFFAELE nato a AVERSA il 06/05/1985 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE Visti gli atti e la sentenza impugnata; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a CAMPANIELLO RAFFAELE, imputato per i reati contestati, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminati i due motivi di ricorso, con i quali si lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità penale e • violazione di legge sostanziale e processuale in relazione alla determinazione della pena ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; considerato che i motivi dedotti dal ricorrente sono inammissibili, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso !a sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), e cioè quelli relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q. P.Q.M