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Ordinanza — n. 18304/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible review of fact-finding and evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18304/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the factual reconstruction and evidence evaluation reserved for the trial judge. The appellant argued against the conviction for drug trafficking, but the court affirmed that the lower court correctly applied the principle of minor offensiveness based on a comprehensive assessment of the crime's circumstances. Consequently, the appeal was rejected as it violated the exclusive competence of the court of first instance on matters of fact and evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain criticisms concerning the reconstruction and evaluation of facts or the appreciation of evidence, as these matters fall exclusively within the competence of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal Court of Cassation fact-finding review evidence evaluation minor offensiveness drug trafficking procedural competence

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dell'insegnamento della Corte regolatrice secondo cui, in tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023

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Testo completo

PAGANO nato a CASERTA il 22/07/1991 avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Mario Pagano Cancello avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dell'insegnamento della Corte regolatrice secondo cui, in tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706 - 01; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la lieve entità del fatto, valorizzando il livello di professionalità del traffico, desumibile dall'elevato grado di purezza della cocaina, con principio attivo pari al 55,65%, dalla quale era ricavabile un numero di dosi particolarmente alto, per 291 unità).

Nel caso di specie, l'esclusione dell'ipotesi di minima offensività del fatto è stata logicamente ricondotta non soltanto al dato ponderale ma anche alle modalità "organizzative" della condotta, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.M