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Ordinanza — n. 18303/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to non-specific grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18303/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Lamani Mohamed against the Milan Tribunal's decision inadmissible without formalities. The court ruled that the grievances raised by the appellant did not fall within the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine due to the high degree of fault in raising inadmissible arguments.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be based on specific grounds regarding the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; appeals failing to meet these criteria are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Criminal Procedure Code inadmissible appeal specific grounds required expressed will of accused procedural costs award

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
posto da: LAMANI MOHAMED nato il 27/11/1987 avverso la sentenza del 02/12/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da Lamani Mohamed avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.

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Testo completo

posto da: LAMANI MOHAMED nato il 27/11/1987 avverso la sentenza del 02/12/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da Lamani Mohamed avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P. P.Q.M