Italian court dismisses appeal for lack of admissible grounds regarding plea bargain sentence logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano for failing to cite admissible grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The defendant challenged the logic of the plea bargain sentence imposed by the GIP in Trento, arguing illogical reasoning. The court ruled that such censure does not meet statutory requirements for admissibility in plea proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences must cite specific admissible grounds; general complaints about the logic of the sentence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: FAOURI ISSAM nato il 24/09/1997 avverso la sentenza del 29/10/2025 del GIP TRIBUNALE di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza impugnata, il GUP del Tribunale di Trento, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a FAOURI Issam, per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la pena di mesi otto di reclusione e di euro 1.000,00 di multa.
2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, a mezzo del difensore, lamentando vizio di motivazione in relazione alla illogicità della stessa in più punti.
3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.
5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dell)3 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissi P.Q.MIl Consigli re estensore Il iciente DANIEL DONATLL FERRANTI