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Sentenza — n. 18299/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18299/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18299/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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IN nato il 20/09/1986 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;FATTO E DIRITTO Con dichiarazione datata 27.3.2026 il ricorrente ha rinunciato, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., all'impugnazione proposta avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 589 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18299/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 589 cod. proc. pen., all'impugnazione proposta avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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abbandono definitivo del procedimento ritiro delle conclusioni civili condono delle spese procedurali tacita revoca dell'opposizione rinuncia alle prestazioni d'assicurazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 589 cod. proc. pen
IN nato il 20/09/1986 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;FATTO E DIRITTO Con dichiarazione datata 27.3.2026 il ricorrente ha rinunciato, ai sensi dell'art. 589 cod.
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Testo completo

IN nato il 20/09/1986 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;FATTO E DIRITTO Con dichiarazione datata 27.3.2026 il ricorrente ha rinunciato, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., all'impugnazione proposta avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

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