Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18298/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug trafficking, citing insufficient legal reasoning and procedural defects in the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18298/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Giuseppe Galgano's appeal against the Bologna Court of Appeal's conviction for drug trafficking. The lower court found Galgano guilty based on hashish possession, a scale, and corroborating testimonies and phone records, while rejecting the defense's claim of insufficient proof regarding the substance's nature due to a missing forensic report. The appellate court correctly applied the principle that a positive drug test suffices to establish the narcotic character of the substance, and the cassation court rejected the appeal for lacking specific legal grounds and failing to adequately critique the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: An appeal or cassation petition is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and dismissed by the lower court without providing a specific legal critique or new reasons justifying the review.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction insufficient legal reasoning procedural defects appeal drug test sufficiency cassation dismissal grounds

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
articolo 616 cod. proc. pen
282680 - 01) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 6 n. 2599 del 14/12/2021

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: GALGANO GIUSEPPE nato a SASSUOLO il 13/01/1980 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Giuseppe Galgano avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Il ricorso prospetta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). I giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine all'accertata finalità di spaccio, richiamando una serie di elementi tra cui, oltre la detenzione di un quantitativo di circa 32 grammi di sostanza di tipo hashish, la presenza di un bilancino, le dichiarazioni rese da Tizzano Saverio, rifornitosi dal ricorrente varie volte, e il riscontro oggettivo di un dialogo telefonico tra i due.

Hanno, inoltre, rigettato il motivo d'appello inerente alla mancata prova circa la natura drogante dalla sostanza per il mancato compimento della perizia, richiamando l'orientamento di questa Corte secondo cui è sufficiente a tal fine l'esito positivo del narcotest (Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680 - 01) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

D P.Q.M