Ordinanza — n. 18296/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: CARIATI ELENA nato a MILANO il 08/11/1976 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Elena Cariati avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, è inammissibile, in quanto prospetta l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato, benché risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 95 d.P.R. 115/2002, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18296/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 95 d.P.R. 115/2002, è inammissibile, in quanto prospetta l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato, benché risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
posto da: CARIATI ELENA nato a MILANO il 08/11/1976 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Elena Cariati avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, è inammissibile, in quanto prospetta l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato, benché risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive.
La Corte d'appello di Bologna motiva con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, solo di poco sopra il minimo edittale, facendo riferimento sia alla gravità della condotta, deducibile dal rilevante superamento della soglia di reddito, sia alla capacità a delinquere, riscontrabile in forza dei precedenti penali accertati, tra cui uno specifico. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P. P.Q.M