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Ordinanza — n. 18296/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18296/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18296/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: CARIATI ELENA nato a MILANO il 08/11/1976 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Elena Cariati avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, è inammissibile, in quanto prospetta l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato, benché risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive.

Regesto Legislator

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art. 95 d.P.R. 115/2002, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18296/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 95 d.P.R. 115/2002, è inammissibile, in quanto prospetta l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato, benché risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive.

Parole chiave

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art. 95 d.P.R. 115/2002 articolo 616 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

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art. 95 d.P.R. 115/2002
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Testo completo

posto da: CARIATI ELENA nato a MILANO il 08/11/1976 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Elena Cariati avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, è inammissibile, in quanto prospetta l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato, benché risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive.

La Corte d'appello di Bologna motiva con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, solo di poco sopra il minimo edittale, facendo riferimento sia alla gravità della condotta, deducibile dal rilevante superamento della soglia di reddito, sia alla capacità a delinquere, riscontrabile in forza dei precedenti penali accertati, tra cui uno specifico. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. P.Q.M