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Ordinanza — n. 18295/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed as grounds fall outside admissible review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18295/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the limited scope of review for settlement sentences. The appellant challenged the penalty determination and other procedural aspects, but the court held that only issues regarding the parties' intent, prosecutor consent, and divergent content are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; In appeals regarding settlement agreements, cassation review is restricted to the formation of party intent, prosecutor consent, and divergent content, excluding challenges to waived grounds, non-assessment of release conditions, or penalty determinations not affecting the sanction's legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility settlement agreement review scope appellate penalty determination procedural costs award public prosecutor consent

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.

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Testo completo

DO nato a ERICE il 23/12/1988 avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il difensore di Riccardo Anastasi ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Le censure proposte nel ricorso in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M