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Ordinanza — n. 18294/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible lack of motivation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18294/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The defendant argued the lower court's decision lacked logical motivation, but the Court held this specific ground is not permitted under Article 448 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if the complaint concerns only the lack of motivation, as such defects do not fall within the permissible grounds for review under the special procedure for plea agreements.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible complaint lack of motivation Criminal Procedure Code de plano rejection court costs special procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna delle ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

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Testo completo

D nato il 13/10/1998 avverso la sentenza del 19/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza impugnata, il GUP del Tribunale di Varese, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a Moukhliss Khalid, per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, la pena di anni tre di reclusione e di euro 15.000,00 di multa.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando vizio di motivazione in relazione alla illogicità della stessa in più punti.

3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna delle ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M