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Ordinanza — n. 18291/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to cite relevant case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18291/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giulio Nicola Sardone inadmissible, ruling that the lower court's decision was properly motivated and free of logical or legal defects. Sardone's arguments were deemed repetitive of issues already adequately examined and rejected by the appellate court without the necessary critical analysis required for a cassation petition. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 368, 369, 370 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if it fails to provide specific legal grounds justifying the review, lacks critical analysis of the lower court's reasoning, and does not cite relevant case law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of legal grounds repetitive arguments procedural costs cassation requirements

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.

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Testo completo

posto da: SARDONE GIULIO NICOLA nato a ALTAMURA il 18/04/2005 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Giulio Nicola Sardone avverso la sentenza in epigrafe indicata è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso prospetta motivi di ricorso riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). I giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla riconducibilità della sostanza stupefacente in capo al ricorrente, ritenendo inverosimile l'alternativa ricostruzione fornita dal Sardone in quanto generica e priva di riscontri concreti. Hanno pertanto legittimamente escluso, considerando anche il rito speciale scelto dal prevenuto, la necessità di esaminare i dati contenuti all'interno del cellulare sequestrato.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.MIN Ci\\"'___/„ IA 2 026 Fu 1-}7 A