Ordinanza — n. 18280/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: DE CHELLIS ANNA LISA nato a SULMONA il 04/12/1980 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;ì R.G. n. 33602/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 612- 385 c.p.), le conclusioni della parte civile; Esaminati i motivi del ricorso proposto da De Chellis Annalisa, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove e, in particolare delle dichiarazione della persona offesa, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18280/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. 33602/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 612- 385 c.p.), le conclusioni della parte civile; Esaminati i motivi del ricorso proposto da De Chellis Annalisa, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove e, in particolare delle dichiarazione della persona offesa, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
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Generato dall'IATesto completo
posto da: DE CHELLIS ANNA LISA nato a SULMONA il 04/12/1980 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;ì R.G. n. 33602/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 612- 385 c.p.), le conclusioni della parte civile; Esaminati i motivi del ricorso proposto da De Chellis Annalisa, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove e, in particolare delle dichiarazione della persona offesa, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto, in ragione del rito e del contributo in concreto fornito, di non dover procedere alla liquidazione delle spese del grado di giudizio in favore della costituita parte civile; P. Q. M. D P.Q.M