Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a specific cause of non-punishment due to the minor nature of the act. The court rejected this because the appeal was too generic, merely reproduced criticisms already addressed by the trial judges, and did not specifically confront the reasoning in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 131 bis c.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic appeals merely reproducing censure are inadmissible.
Parole chiave
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posto da: PRECOCO CHRISTIAN nato a MILANO il 14/10/1978 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 33544/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da Precoco Christian ., relativi al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla configurabilità degli elementi costitutivi del reato, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano e perché non specifici sin dalla proposizione del motivo di appello (cfr, pag. 6 dell'atto di appello quanto al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammi P.Q.M