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Ordinanza — n. 18271/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18271/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18271/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: MICU SEBASTIAN ANDREI nato il 22/06/1996 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 32661/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da MAcu Sebastian Andrei, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla configurabilità dello stato di necessità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Regesto Legislator

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art. 385 c.p; Ordinanza — n. 18271/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. 32661/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da MAcu Sebastian Andrei, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla configurabilità dello stato di necessità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Parole chiave

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abbandono di persone aiuto all'evasione di detenuti bambino abbandonato allontanamento nonostante motivi di salute aiuto immediato pericolo di fuga

Disposizioni normative citate

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art. 385 c.p
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Testo completo

posto da: MICU SEBASTIAN ANDREI nato il 22/06/1996 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 32661/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da MAcu Sebastian Andrei, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla configurabilità dello stato di necessità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M