Ordinanza — n. 18271/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: MICU SEBASTIAN ANDREI nato il 22/06/1996 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 32661/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da MAcu Sebastian Andrei, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla configurabilità dello stato di necessità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 c.p; Ordinanza — n. 18271/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. 32661/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da MAcu Sebastian Andrei, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla configurabilità dello stato di necessità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: MICU SEBASTIAN ANDREI nato il 22/06/1996 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 32661/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da MAcu Sebastian Andrei, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla configurabilità dello stato di necessità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M