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Ordinanza — n. 18266/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding resistance and assault charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18266/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for liability regarding resistance to a public official and voluntary injury, but the court found the arguments merely repetitive of lower court assessments and objectively generic. Consequently, the court rejected the appeal because it failed to provide specific grounds distinct from the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of censure already adequately evaluated by the trial judges or if it is objectively generic and does not confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive censure resistance official voluntary injury indennizzo del difensore d'ufficio difesa d'ufficio ripudiazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

E nato a SASSARI il 24/07/1977 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 32532/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337- 341 bis- 582 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da Dettori Giuseppe, relativo al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per quello di lesioni personali volontarie; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inam P.Q.M