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Ordinanza — n. 18265/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18265/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Monaco Mauro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's arguments merely repetitive of the lower court's already evaluated criticisms and substantively aimed at soliciting a different proof assessment. Consequently, the appeal was rejected because the grounds were objectively generic and failed to confront the specific reasoning of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the lower court's reasoning or are objectively generic and do not confront the specific motivation of the appealed decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetitive censure Corte di Cassazione judicial review limits

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

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Testo completo

to a ALGHERO il 20/03/1967 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 32528/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminati i motivi del ricorso proposto da Monaco Mauro, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, con particolare riguardo a quelli di danneggiamento, di lesioni personali volontarie, di resistenza a pubblico ufficiale;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

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