Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18264/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific appeal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18264/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Fernando Berchez Jacuez Norris inadmissible. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime under Article 337 of the Penal Code, arguing for reduced sentencing and non-punishability. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already evaluated by the lower courts and were not specifically deduced in the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely reproduce lower court censure; generic grounds or arguments not specifically deduced in the appeal render the recourse inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds specific deduction Article 367 c.p.p. Article 368 c.p.p. motivi di cassazione ricusazione del pubblico ministero censura costituzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 337 c.p.
art. 337 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

O JACUEZ NORRIS nato il 27/06/1997 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 32522/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 337 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da Berchez Fernando Jacuez Norris, relativi al giudizio di responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto, al mancato riconoscimento dei benefici di legge e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla dosimetria della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano e perché non specificamente dedotti in appello (cfr. atto di appello quanto al motivo sui benefici di legge); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inam P.Q.M