Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18263/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18263/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18263/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

LE nato a FOGGIA il 14/01/1987 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 32503/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 337 c.p. e 116 C. d. S.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da Sabatino Raffaele e relativo al trattamento sanzionatorio (concessiche delle circostanze attenuanti generiche); Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e, dall'altra, perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.MIl Consiglier estensore Il Presid/énte -p;TA DEP0912 MACIk6 ti De Somio 01 ,

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 c.p; Ordinanza — n. 18263/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. 32503/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 337 c.p. e 116 C. d. S.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da Sabatino Raffaele e relativo al trattamento sanzionatorio (concessiche delle circostanze attenuanti generiche); Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e, dall'altra, perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.MIl Consiglier estensore Il Presid/énte -p;TA DEP0912 MACIk6 ti De Somio 01 ,

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni penali riduzione della multa riesame dell'entità pena commisurazione della pena per rapina attenuazione della pena pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 c.p
32503/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 337 c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

LE nato a FOGGIA il 14/01/1987 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 32503/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 337 c.p. e 116 C. d. S.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da Sabatino Raffaele e relativo al trattamento sanzionatorio (concessiche delle circostanze attenuanti generiche); Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e, dall'altra, perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.MIl Consiglier estensore Il Presid/énte -p;TA DEP0912 MACIk6 ti De Somio 01 ,