Ordinanza — n. 18261/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAZO nato a CANOSA DI PUGLIA il 14/09/1988 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 32459/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 337 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da Sorrenti Vincenzo; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M21 2026 rortA Ciodititif-10 De Sanas
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 c.p; Ordinanza — n. 18261/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. 32459/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 337 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da Sorrenti Vincenzo; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M21 2026 rortA Ciodititif-10 De Sanas
Parole chiave
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ZO nato a CANOSA DI PUGLIA il 14/09/1988 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 32459/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 337 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da Sorrenti Vincenzo; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M21 2026 rortA Ciodititif-10 De Sanas