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Ordinanza — n. 18257/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18257/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Eni Luigia inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the sentence for the crime under Article 385 of the Penal Code, arguing the penalty was excessive. The court rejected this claim because the appeal was too generic and merely repeated criticisms already adequately addressed by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of censure already adequately evaluated by the judges of the merits and if it is objectively generic with respect to the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal reproduction of censure Article 385 Penal Code procedural costs Cassation review penal sentencing adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 385 c.p
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Testo completo

posto da: ENI LUIGIA nato a MESSINA il 23/08/1989 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 32380/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da Eni Luigia e relativo alla entità della pena inflitta; • Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara in P.Q.MgFuryi, ¦, sarais Met