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Ordinanza — n. 18256/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18256/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Russo Nunzio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code, arguing against the assessment of evidence, recidivism, and mitigating circumstances. The court rejected these grounds because they were generic, failed to confront the lower court's reasoning, and merely reproduced existing censure without substantive new arguments.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 366 c.p.: Appeals that are merely generic, do not confront the lower court's reasoning, and simply reproduce existing censure are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Art. 385 Penal Code procedural censure recidivism assessment mitigating circumstances Cassation review espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Art. 366 c.p.
art. 385 c.p
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Testo completo

to a LENTINI il 25/10/1980 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 32366/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da Russo Nunzio e relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inam P.Q.MDEPOSITATA IN C A,Nr P'RIA 2i 1i,4GO26 1(‘ Allarai e Saillis