Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18255/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18255/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentencing lacked proper recognition of generic mitigating circumstances and contained a contradiction between its reasoning and the final penalty. The court rejected these claims because they merely repeated criticisms already adequately assessed by the trial judges and were objectively too general to confront the specific motivation of the contested judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 c.p.; Art. 366 c.p.: Appeals must be specific and confront the motivation of the contested judgment; generic or repetitive criticisms are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection repetitive censure dismissal sentencing mitigation review Cassation procedural rules sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 c.p.
Art. 366 c.p.
art. 385 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato a SIRACUSA il 11/11/1970 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 32364/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da Amata Martino e relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, per la quale vi sarebbe un contrasto tra motivazione e dispositivo; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara ina P.Q.M21 AG2O26