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Ordinanza — n. 18254/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding denied interrogation rights in summary criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18254/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Barravecchia Salvatore inadmissible, rejecting claims of violated defense rights and lack of punishment grounds. The appellant argued that the summary procedure denied him the opportunity to be interrogated and failed to recognize specific mitigating circumstances. The court ruled these arguments invalid because the request for interrogation was made after the summary judgment was admitted, and the defendant had already declined the examination ordered by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 604, comma 5, c.p.p.; Art. 385 c.p.; Art. 62, n. 6 c.p.; Art. 131-bis c.p.: In summary criminal proceedings, a request for interrogation made after the admission of the summary judgment is manifestly unfounded if the defendant declines the examination, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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summary criminal proceedings right to interrogation defense rights violation mitigating circumstances inadmissible appeal summary judgment admission criminal procedure code cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 604, comma 5, c.p.p.
Art. 385 c.p.
Art. 62, n. 6 c.p.
secco, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6 c.p.;
Art. 131-bis c.p.
art. 385 c.p
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Testo completo

posto da: BARRAVECCHIA SALVATORE nato a AUGUSTA il 25/08/1999 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 32363/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.), la memoria difensiva; Esaminati i motivi del ricorso proposto da Barravecchia Salvatore, relativi alla nullità derivante dal non avere la Corte ritenuta lesiva del diritto di difesa "la denegata ammissione dell'imputato a rendere interrogatorio" nell'ambito del giudizio abbreviato c.d. secco, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6 c.p.;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, manifestamente infondato per essere stata avanzata la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio solo dopo la ammissione del giudizio abbreviato c.d. secco (cfr., pag. 1 sentenza di primo grado), e perché la Corte aveva disposto, ai sensi dell'art. 604, comma 5, c.p.p., l'esame dell'imputato e questi decideva di non sottoporvisi (non è dunque nemmeno chiaro quale sarebbe il pregiudizio in concreto subito), e, quanto, agli altri, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., quanto al 131-bis c.p., anche la motivazione della sentenza di primo grado);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara ina P.Q.M