Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to specifically argue in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant failed to specifically argue against the conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code during the second instance, merely repeating generic criticisms already evaluated by the lower court. Consequently, the court rejected the request to challenge the sentencing and statutory mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specifically argued in the second instance; generic criticisms or mere repetitions of first-instance arguments without specific engagement with the lower court's reasoning result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to a CALTANISSETTA il 25/06/1978 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 32359/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 337 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da Riccobene Rosario e relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393 bis c.p., alla determinazione della pena e, in particolare, a quella inflitta per continuazione, al mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla concessione dei benefici di legge;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, non dedotti specificamente in appello (sesto motivo) e perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.MIl Consiglier estensore Il Presidente