Italian court dismisses appeal against prison alternative measure denial due to discretionary judicial evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Florence Supervision Tribunal's refusal of an alternative measure to detention. The appellant argued the tribunal ignored positive rehabilitation efforts and failed to critically reassess criminal behavior, claiming a lack of social danger. The court ruled that the tribunal correctly exercised its discretionary power by weighing all factors, including the recent start of restorative justice, and found the decision logically sound and free from error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 276 c.p.s.; The granting of alternative measures to detention is subject to the discretionary evaluation of the supervision magistrate, who must assess the convict's merit and suitability for reintegration without being bound by the reports of observation organs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato la sua istanza disemilibertà e denuncia la carenza ovvero la contraddittorietà della motivazione in punto didiniego della misura alternativa; considerato, in particolare, che il ricorrente lamenta che l'ordinanza avrebbe trascuratodi valorizzare la partecipazione al trattamento e l'avvio di un processo di rivisitazione criticadel proprio agito criminale, elementi questi che avrebbero dovuto rivestire – in tesi – bendiverso peso nella valutazione del Tribunale, ai fini dell’ammissione alla invocata misuraalternativa che non presuppone la totale assenza di pericolosità sociale, ma che postulal’avvio del processo di rieducazione, mentre nel caso in esame il Giudice specializzatoavrebbe erroneamente dedotto l'assenza di revisione critica da elementi immotivatamenteenfatizzati in senso sfavorevole al condannato; letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente;ribadito il principio secondo cui la concessione delle misure alternative alla detenzioneè rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deveverificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione albeneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo,Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01);ricordato che il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputatiall’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi iviespressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita,parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti lamisura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato; ritenuto che nell’alveo di tali principi si è mosso il Tribunale di sorveglianza che haespressamente preso in esame tutte le informazioni e ne ha fatto discendere – conmotivazione esente da profili di illogicità e, come tale, insindacabile in questa sede – ungiudizio prognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso,reputando che la misura sia prematura e che sia necessario valutare gli esiti del percorso digiustizia riparativa, solo di recente intrapreso; rilevato, infatti, che il Tribunale ha valorizzato la minimizzazione da parte delcondannato delle condotte violente nei riguardi della moglie e ne ha inferito, con motivazionenon manifestamente illogica, una non ancora tranquillizzante rivisitazione critica, neppureembrionale,ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dallagiurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che,pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso deltrattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213;
Sez. 1 n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.224029);ritenuto che l’ordinanza impugnata resiste alle censure mosse in ricorso, di stampomeramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità deltribunale di sorveglianza, che nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnatidalla legge; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI RAFFAELLO MAGIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.