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Ordinanza — n. 18090/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as grounds merely reproduce merits court's already decided arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18090/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court violated Article 628 of the Penal Code regarding a mitigating circumstance introduced by the Constitutional Court. The court ruled that the appeal's grounds were not formulated in legally permitted terms for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if its grounds merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance or appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility merits review repetitive grounds Art. 628 penal code infrazione privilegiata motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Letto il ricorso di Abdelghani El Alaoui; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce inosservanza dell'art. 628 cod. pen. in relazione alla circostanza attenuante introdotta con la sentenza della Corte Costituzionale n.
Art. 363-bis c.p.p.
art. 628 cod. pen
Letto il ricorso di Abdelghani El Alaoui; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce inosservanza dell'art. 628 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Constitutional Court n. 86/2024
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Testo completo

posto da: EL ALAOUI ABDELGHANI nato il 28/01/1985 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Abdelghani El Alaoui; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce inosservanza dell'art. 628 cod. pen. in relazione alla circostanza attenuante introdotta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024, nonché vizio di motivazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M