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Ordinanza — n. 18087/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper formulation and failure to raise issues on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18087/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Christian Forzanti inadmissible, ordering him to pay court costs. The applicant argued for contradictions in the lower court's reasoning and violations of procedural articles, but the court found these grounds improperly formulated for a cassation review. Furthermore, the court rejected the request to reconstruct facts differently, affirming that factual evaluation remains exclusively within the power of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined by the court of first instance or attempts to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the trial court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility improper formulation of grounds reconstruction of facts exclusive power of trial court procedural violation claims motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 219 c.p.p.
Art. 220 c.p.p.
Art. 429 c.p.p.
Art. 189 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

posto da: FORZANTI CHRISTIAN nato a TERNI il 23/01/1989 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Christian Forzanti; ritenuto che il primo di ricorso, con il quale si deduce contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 219, 220, 429, 189, 192 cod. proc. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito; che, inoltre, tale doglianza tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato; che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso non è consentito in quanto non è stato dedotto con l'atto di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M