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Ordinanza — n. 18084/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts were already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18084/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Pistoia inadmissible, ordering him to pay court costs. Pistoia argued that the lower court erred in assessing criminal liability and reclassifying the offense under Article 712 of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already properly evaluated by the appellate court and attempted an impermissible factual reconstruction.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined by the lower court or attempt a factual reconstruction reserved to the judge of merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction judge of merits Article 712 Penal Code criminal liability assessment inutilizzabilità delle prove illecite origine delle merci spese di acquisto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 712 cod. pen
Letto il ricorso di Alessandro Pistoia; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato e alla riqualificazione del fatto ex art. 712 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

posto da: PISTOIA ALESSANDRO nato a ROMA il 09/11/1974 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessandro Pistoia; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato e alla riqualificazione del fatto ex art. 712 cod. pen., non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito; che, inoltre, tali doglianze tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato; che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M