Sentenza — n. 18082/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAda: BRAIDIC CLAUDIO nato a UDINE il 07/09/1971 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Claudio Braidic, letti il verbale di remissione di querela sottoscritto dalla persona offesa in data 10 aprile 2026 e l'accettazione da parte dell'imputato, e letta infine la memoria depositata nell'interesse del ricorrente in data 11 aprile 2026; ritenuto che, in ragione dell'intervenuta remissione di querela il contestato reato di truffa è estinto; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, e che l'imputato deve essere condannato
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 18082/2026 — snpen · Corte di Cassazione: da: BRAIDIC CLAUDIO nato a UDINE il 07/09/1971 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Claudio Braidic, letti il verbale di remissione di querela sottoscritto dalla persona offesa in data 10 aprile 2026 e l'accettazione da parte dell'imputato, e letta infine la memoria depositata nell'interesse del ricorrente in data 11 aprile 2026; ritenuto che, in ragione dell'intervenuta remissione di querela il contestato reato di truffa è estinto; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, e che l'imputato deve essere condannato
Testo completo
da: BRAIDIC CLAUDIO nato a UDINE il 07/09/1971 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Claudio Braidic, letti il verbale di remissione di querela sottoscritto dalla persona offesa in data 10 aprile 2026 e l'accettazione da parte dell'imputato, e letta infine la memoria depositata nell'interesse del ricorrente in data 11 aprile 2026; ritenuto che, in ragione dell'intervenuta remissione di querela il contestato reato di truffa è estinto; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, e che l'imputato deve essere condannato