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Ordinanza — n. 18081/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing reduction for satellite crimes in continued offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18081/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied sentencing reductions to satellite crimes in a continued offense, citing only the base crime. The court ruled that while generic subjective mitigating factors apply to the base crime, the judge may lawfully exclude them from satellite crimes provided adequate reasoning is given.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; In continued offenses, generic subjective mitigating factors recognized for the base crime may be excluded from satellite crimes if the court provides adequate reasoning based on specific elements.

Parole chiave

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continued offense satellite crimes sentencing reduction generic mitigating factors subjective mitigation inadmissible appeal Cassation ruling attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Hatim Bakir; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla erronea applicazione della diminuzione ai sensi dell'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Letto il ricorso di Hatim Bakir; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla erronea applicazione della diminuzione ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 20912 del 11/12/2024, dep. 2025, Borsellino, Rv. 288287 - 01
Sez. 3, n. 20912 del 11/12/2024, dep. 2025, Borsellino, Rv. 288287 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

posto da: BAKIR HATIM nato a BOLOGNA il 07/08/2004 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hatim Bakir; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla erronea applicazione della diminuzione ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. della sola pena base e non anche dei reati satellite, è manifestamente infondato perché denunzia asseriti difetti della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; che invero la Corte territoriale, nel confermare la correttezza del calcolo effettuato dal giudice di primo grado nell'ambito della determinazione del trattamento sanzionatorio (si veda pagina 7 della sentenza impugnata), hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, anche in presenza di attenuanti generiche di tipo soggettivo riconosciute in relazione al reato-base, può non far luogo alle relative diminuzioni con riguardo ai reati-satellite, dovendo fornire tuttavia, in tal caso, un'adeguata motivazione, mediante indicazione degli elementi posti a fondamento della decisione, come avvenuto nel caso di specie (cfr.

Sez. 3, n. 20912 del 11/12/2024, dep. 2025, Borsellino, Rv. 288287 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MAktiZt«