Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18080/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for recidivism and sentencing errors due to procedural defects and lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18080/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Tufarelli inadmissible, rejecting claims regarding the conviction for receiving stolen goods and sentencing. The court found the first ground of appeal improperly formulated as it merely repeated arguments already adequately examined by the lower court, while the second ground failed because the appellate court correctly identified missing elements for the statutory exclusion of punishment. Furthermore, the third ground was rejected as it was not properly deduced as an appeal reason, violating procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual findings reserved to the trial judge and must reject appeals where grounds are not properly formulated or procedurally deduced.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Recidivism Conviction Sentencing Circumstances Factual Re-evaluation Statutory Exclusion Punishment Procedural Defect danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
207944); ritenuto che è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 114 cod. pen.
266590 - 01); ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della misura della pena, con particolare riguardo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.
art. 131-bis cod. pen
207944); ritenuto che è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 114 cod. pen
266590 - 01); ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della misura della pena, con particolare riguardo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: TUFARELLI GAETANO nato a SALERNO il 16/05/1963 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gaetano Tufarelli; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito; che, inoltre, tale doglianza tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si vedano le pagine da 6 a 10, paragrafi 1 e 2, della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all'odierno ricorrente); che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dovendosi al riguardo ritenere adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, laddove risulti evidentemente decisivo (cfr. Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01); che invero la Corte territoriale ha congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, in ragione della particolare gravità del fatto di reato, che determinava peraltro un danno economico di rilevante valore nei confronti degli acquirenti dei beni oggetto di ricettazione, ai quali non venivano restituite le ingenti somme corrisposte per il relativo acquisto (si veda pagina 10 della sentenza impugnata), in perfetta conformità con il principio di diritto affermato da questa Corte, anche nel massimo consesso, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essedesumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr.

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della misura della pena, con particolare riguardo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M