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Ordinanza — n. 18079/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18079/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18079/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: GIORDANO VITO nato a EBOLI il 08/06/1982 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Vito Giordano e letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente in data 16 marzo 2026; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato di estorsione di cui al capo 3) della rubrica nelle fattispecie di insolvenza fraudolenta e minaccia, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18079/2026 — snpen · Corte di Cassazione: posto da: GIORDANO VITO nato a EBOLI il 08/06/1982 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Vito Giordano e letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente in data 16 marzo 2026; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato di estorsione di cui al capo 3) della rubrica nelle fattispecie di insolvenza fraudolenta e minaccia, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr.

Parole chiave

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estorsione concussione corruzione nell'esecuzione forzata attenuazione della pena pena pecuniaria non riscuotibile ammenda
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Testo completo

posto da: GIORDANO VITO nato a EBOLI il 08/06/1982 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vito Giordano e letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente in data 16 marzo 2026; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato di estorsione di cui al capo 3) della rubrica nelle fattispecie di insolvenza fraudolenta e minaccia, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr.

Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di estorsione allo stesso contestato (si vedano le pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, ove si rileva come la condotta di minaccia con l'uso di un coltello posta in essere dall'imputato dopo aver consumato il pasto al fine di procurarsi l'ingiusto profitto del mancato pagamento della consumazione, con pari danno dei titolari del ristorante, integrasse pienamente gli elementi costitutivi del reato di estorsione, in perfetta conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati); ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, non è consentito in sede di legittimità qualora la questione, già proponibile in sede di appello, non sia stata prospettata neppure con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr.

Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMichele Calvisi Lucia periali r DEP() -TA IN CA 2 W Flinzio; it)