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Ordinanza — n. 18077/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming inadmissibility of wiretaps due to missing records from another proceeding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18077/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Nadia Adiletta's appeal inadmissible for failing to establish a logical connection between her arguments and the lower court's reasoning regarding wiretap admissibility. Although the appellant argued that missing recording tapes from a separate procedure rendered the evidence unusable under Article 270 of the Code of Criminal Procedure, the court found the appellate judgment specifically addressed this issue with correct legal arguments. Consequently, the court ruled that the absence of deposited tapes does not trigger the statutory sanctions for inadmissibility defined in Articles 270 and 271, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 270, 271 cod. proc. pen.; The failure to deposit recording tapes from a separate proceeding does not render wiretaps inadmissible as the Code of Criminal Procedure does not prescribe such a sanction.

Parole chiave

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wiretap admissibility missing recording tapes separate proceeding Code of Criminal Procedure inadmissibility of appeal evidence utilization statutory sanctions procedimenti e rimedi accessori

Disposizioni normative citate

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Art. 270 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Nadia Adiletta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in merito alla questione di inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento per violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 270 cod.
Art. 271 cod. proc. pen.
e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo (cfr.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 270 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Nadia Adiletta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in merito alla questione di inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento per violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 270 cod.
art. 271 cod. proc. pen
e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv.
Sez. 6, n. 48968 del 24/11/2009, Scafidi
Sez. 6, n. 48968 del 24/11/2009, Scafidi, Rv.
Sez. 5, n. 4758 del 10/07/2015, Bagnato
Sez. 5, n. 1801 del 16/07/2015, Tunno
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Testo completo

posto da: ADILETTA NADIA nato a SARNO il 05/12/1985 avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nadia Adiletta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in merito alla questione di inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento per violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 270 cod. proc. pen., è manifestamente infondato perché risulta mancante della correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); che, invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte di merito ha dedicato a tale doglianza una specifica sezione della motivazione della sentenza impugnata, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della valutazione della piena utilizzabilità ai fini di prova dei risultati intercettativi provenienti da altro procedimento, in perfetta conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati (si vedano le pagine da 13 a 17); considerato che a tale riguardo deve ribadirsi anche in questa sede come, in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non determini l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo (cfr.

Sez. 6, n. 48968 del 24/11/2009, Scafidi, Rv. 245542 - 01; Sez. 5, n. 4758 del 10/07/2015, dep. 2016, Bagnato, Rv. 265993 - 01; Sez. 5, n. 1801 del 16/07/2015, dep. 2016, Tunno, Rv. 266410 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MMichele Calvisi Luciano mperiali c