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Ordinanza — n. 18074/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic lack of motivation regarding sentencing mitigation denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18074/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a generic lack of motivation regarding the denial of sentencing mitigation. The appellant argued that the appellate court failed to provide specific reasons for rejecting generic mitigating circumstances in light of the alleged recidivism. The court rejected this, noting that the lower court correctly applied legal principles by considering only decisive factors and explicitly weighed the defendant's criminal capacity despite being on bail.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds lack a specific correlation with the contested decision's reasoning, as the court of first instance is not required to address every element but only those deemed decisive.

Parole chiave

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lack of motivation generic grounds sentencing mitigation appellate review inadmissible appeal specificity requirement criminal capacity attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
282693 - 01); che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha specificamente tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01
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Testo completo

posto da: LEONE ANDREA nato a ROMA il 21/09/1991 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Andrea Leone; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alla contestata recidiva, è generico perché risulta mancante della correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); che, invero, nel caso di specie i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha specificamente tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. al fine di escludere la concessione delle attenuanti in parola, con particolare riguardo alla capacità a delinquere dell'imputato dedotta dalla circostanza che lo stesso abbia commesso il fatto nonostante fosse sottoposto a misura cautelare per altro procedimento, impossessandosi di un bene non indispensabile per le primarie necessità di vita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M