Criminal appeal dismissed as generic; appeal lacks specific link between arguments and lower court's reasoning under Art. 591 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of appeal was deemed generic and failed to establish a specific connection between the arguments and the lower court's decision. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court had correctly applied legal principles by considering only decisive factors regarding the defendant's personality and intent. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural specificity requirements under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal ground is inadmissible if it is generic and lacks a specific correlation with the reasoning of the contested decision, requiring the appellant to explicitly link their arguments to the judge's specific considerations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: VITAMIA PAOLO nato a PALERMO il 05/01/1994 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Paolo Vitamia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico perché risulta mancante della correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); che, invero, nel caso di specie i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha specificamente tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. al fine di escludere la concessione delle attenuanti in parola, con particolare riguardo alla personalità dell'imputato, dedotta non solo dai suoi precedenti penali ma soprattutto dall'intensità del dolo, emergente dalla spregiudicatezza ed abilità dimostrata dal prevenuto, nonché dalla mancanza di elementi dai quali evincere la sua volontà di resipiscenza o ravvedimento (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M P.Q.M