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Ordinanza — n. 18070/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for trespass, rejecting claims of prescription and evidentiary error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18070/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's conviction for arbitrary occupation of property. The appellant argued for a violation of the principle of correlation between charges and judgment, but the court found no radical transformation of the factual scenario to justify such a claim. Additionally, the court rejected arguments regarding prescription limits and the evaluation of evidence, citing established precedents on permanent offenses and appellate review boundaries.

Regesto Legislator

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Art. 633 cod. pen.; Art. 596 c.p.p.: The principle of correlation between charges and judgment requires a radical transformation of the factual scenario to constitute a violation, and the prescription period for permanent offenses begins from the date of cessation specified in the charge.

Parole chiave

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arbitrary occupation of property principle of correlation prescription period limits permanent criminal offense appellate review preclusion evidentiary error claim inadmissible appeal restrizione della proprietà senza risarcimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 633 cod. pen.
Art. 596 c.p.p.
Law n. 103 of 2017
art. 633 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli
Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv.
Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio
Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano
265946; Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv.
Sez. 2 - n. 21089 del 29/03/2023, Saracino
284427 — 01; Sez. 2 - n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 55164 del 18/09/2018, Pg
Sez. 2, n. 55164 del 18/09/2018, Pg, Rv.
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Testo completo

posto da: MELI ALFONSO nato a AGRIGENTO il 17/10/1976 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alfonso Meli; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge con particolare riguardo all'inosservanza del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme processuali palesemente smentita da quanto si evince testualmente dal contenuto della sentenza impugnata; che, infatti, il suddetto principio può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr.

Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conformemente poi, ex multis: Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946; Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427 — 01; Sez. 2 - n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713 — 02); che, facendo applicazione di tali principi al caso in esame, deve ritenersi che i giudici di appello, con una congrua e non illogica motivazione (si vedano le pagine da 9 a 11 della impugnata sentenza) nel confermare la decisione del giudice di primo grado, abbiano correttamente affermato la responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., a fronte della chiara attribuibilità al medesimo della condotta di arbitraria occupazione di un immobile legittimamente appartenente a terzi, risultando del tutto irrilevante lo stato di abbandono in cui versava il bene all'epoca dei fatti; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge con riferimento alla errata valutazione del compendio probatorio, non è consentito dalla legge in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto, infine, che è manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la intervenuta prescrizione del reato, dovendo al riguardo rilevarsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione del principio di questa Corte, secondo cui nel caso in cui l'imputazione relativa ad un reato permanente, come quello contestato nella specie, indichi il tempus commissi delicti con "formula chiusa", cioè con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre dalla data indicata nell'imputazione (cfr.

Sez. 2, n. 55164 del 18/09/2018, Pg, Rv. 274298 - 01), con la conseguenza che il termine di prescrizione non risultava ancora decorso al momento della emissione della sentenza di appello, dovendo farsi applicazione nel caso di specie della disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PrevidenteMichele Calvisi Lucian rdperiali r DEPOSITATA N IN CANC L.20 ti Flirezicv AMIZI