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Ordinanza — n. 18069/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were non-specific and irrelevant to the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18069/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were merely repetitive of arguments already rejected at the appellate level and lacked specific argumentation. The appellant challenged the recognition of the suspect based on photographic evidence and lighting conditions, but the court found these points either already addressed or unrelated to the final decision. Consequently, the appeal was rejected for failing to meet the legal requirements for a valid cassation petition.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation rejects appeals where grounds are non-specific, repetitive of prior censure, or irrelevant to the appealed judgment's decisive outcome.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal non-specific grounds repetitive arguments irrelevant to decision cassation procedure doppia punibilità reato flagrante momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 55420 del 23/11/2018, Balan
Sez. 2, n. 55420 del 23/11/2018, Balan, Rv.
Sez. 3, n. 24624 del 17/04/2018, Vernucci
Sez. 3, n. 24624 del 17/04/2018, Vernucci, Rv.
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Testo completo

posto da: DI MARIA CARMELO nato a PALERMO il 31/03/1999 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carmelo Di Maria e lette le conclusioni scritte depositate per il ricorrente in data 13 aprile 2026; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di rapina aggravata, denunciando l'erronea valutazione delle risultanze probatorie con particolare riguardo al riconoscimento fotografico effettuato da una sola delle due persone offese ed alla relativa prova dichiarativa, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che in tema di individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari cui segua, nel dibattimento, una ricognizione personale effettuata dal medesimo dichiarante in termini di "non assoluta certezza", può essere riconosciuta maggiore valenza probatoria all'atto compiuto nella fase delle indagini preliminari, purché sulla base di congrua motivazione che, se logica, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr.

Sez. 2, n. 55420 del 23/11/2018, Balan, Rv. 274470 - 01) che, nella specie, deve ritenersi immune da censure la valorizzazione, da parte dei giudici di merito, della circostanza che la persona offesa Rubino non negava di avere effettuato il positivo riconoscimento dell'imputato nel corso delle indagini, ma si limitava a manifestare piccole titubanze, giustificate dall'affievolirsi del ricordo in ragione del decorso del tempo (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che le doglianze prospettate nel secondo motivo di ricorso non si confrontano affatto con il provvedimento impugnato, attribuendo del tutto erroneamente alla motivazione offerta dalla Corte di appello argomentazioni inerenti alla illuminazione dei luoghi al momento del fatto ed alla conseguente attendibilità del riconoscimento effettuato dalle persone offese, che sono state invece oggetto della valutazione della sentenza di primo grado; considerato che, a tale riguardo, deve farsi applicazione del principio di diritto, per il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al "decisum" della sentenza impugnata (cfr.

Sez. 3, n. 24624 del 17/04/2018, Vernucci, Rv. 273369 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Michele Calvisi Lucia mperiali r- DEPOSITATA IN CANCr 2 26 Funzi Ma is