Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual and legal correlation to the appealed decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by Florin Lefter and Mihaela Vilau inadmissible due to the generic nature of their grounds. The applicants argued for a lack of specific reasoning in the lower court's declaration of responsibility, but the court found their arguments failed to correlate with the specific facts established in the appealed judgment. Consequently, the appeals were rejected because they did not meet the statutory requirements for specificity under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. a) e Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation with the facts and legal reasoning of the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
LORIN nato il 24/04/1976 VILAU MIHAELA nato il 27/06/1981 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Cristi Florin Lefter e Mihaela Vilau che, seppur proposti con due distinti atti, prospettano le medesime doglianze, consentendone pertanto la trattazione congiunta, e lette inoltre le conclusioni scritte depositate, con distinti atti, nell'interesse dei ricorrenti in data 1 aprile 2026; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti, con cui si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui alla rubrica, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., prospettando deduzioni difensive prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le relative richieste; considerato che in proposito deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); che la doglianza proposta dai ricorrenti risulta pertanto manifestamente infondata, atteso che non si confronta affatto con il provvedimento impugnato, rilevando del tutto erroneamente come la motivazione offerta dalla Corte di appello si sia limitata ad un richiamo per relationem ai contenuti della sentenza di primo grado, laddove invece il provvedimento impugnato offre una approfondita ed autonoma enunciazione dei motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, ove si rileva come entrambi gli imputati risultassero gli effettivi intestatari dei conti correnti bancari sui quali erano state accreditate le somme derivanti dalle condotte decettive, a conferma del loro diretto coinvolgimento sia nella truffa aggravata che nella sostituzione di persona, risultando per contro indimostrate ed inverosimili le dichiarazioni rese dal Lefter in merito all'uso da parte di altro soggetto, ignoto ed estraneo ai fatti, della carta ricaricabile collegata al proprio conto); considerato che, a tale riguardo, deve osservarsi come l'inammissibilità del ricorso per cassazione consegua sia alla mancanza del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al decisum della sentenza impugnata (cfr.
Sez. 3, n. 24624 del 17/04/2018, Vernucci, Rv. 273369 - 01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M