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Ordinanza — n. 18062/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18062/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18062/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: SEFEROVIC ROMANO nato a SASSUOLO il 23/09/2004 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Romano Seferovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 6 della sentenza impugnata, ove si rileva come non sussistessero elementi da valutare in favore dell'imputato alla luce della circostanza che, all'epoca della commissione del fatto, lo stesso era sottoposto a misura non detentiva per altro delitto contro il patrimonio); che a tale riguardo i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18062/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanze attenuanti assenza di caso di rigore allegazioni insufficientemente motivate prova insufficiente dell'aggravamento clinico cause di esclusione rinuncia alla motivazione
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Testo completo

posto da: SEFEROVIC ROMANO nato a SASSUOLO il 23/09/2004 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Romano Seferovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 6 della sentenza impugnata, ove si rileva come non sussistessero elementi da valutare in favore dell'imputato alla luce della circostanza che, all'epoca della commissione del fatto, lo stesso era sottoposto a misura non detentiva per altro delitto contro il patrimonio); che a tale riguardo i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.Mc_(_