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Ordinanza — n. 18060/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper formulation and failure to raise specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18060/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The court ruled that the first ground regarding evidence manipulation was improperly formulated as it merely repeated arguments already examined by the lower courts without introducing new factual elements. Additionally, the second ground concerning an aggravating circumstance was rejected because it was not specifically raised as a distinct appeal reason in the prior proceedings, violating procedural requirements. The third ground regarding mitigating circumstances was dismissed as it involved a discretionary assessment of facts that falls outside the Supreme Court's jurisdiction for reviewing the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 61 n. 2 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are not specifically formulated in accordance with legal requirements or if they concern discretionary factual evaluations already properly reasoned by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific grounds requirement evidence manipulation aggravating circumstance discretionary assessment procedural formulation Supreme Court powers crimine di aggressione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta dall'imputato come specifico motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 61 n. 2 cod. pen.
207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta dall'imputato come specifico motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
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Testo completo

posto da: EL HILALI MOHAMMED nato il 01/07/1996 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mohammed El Hilali; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati contestati all'imputato, denunciando il travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito; considerato, in particolare, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr.

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La, Rv. 269217 - 01), mentre nel caso di specie risulta come la prova dichiarativa in parola sia stata oggetto di specifica disamina anche da parte del primo giudice; che, inoltre, tale doglianza tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si veda pagina 8 della sentenza impugnata, ove si rileva come dal narrato della persona offesa emergesse con chiarezza che l'aggressione era stata attuata in concorso da un intero gruppo di soggetti, di cui l'imputato faceva certamente parte, essendo stato riconosciuto nell'immediatezza dei fatti); che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta dall'imputato come specifico motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano lepagine 6 e 7), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che anche l'ulteriore doglianza proposta nel terzo motivo di ricorso, con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentita in questa sede ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 9 della sentenza impugnata ove, in conformità con i principi della giurisprudenza ivi richiamati, si esclude la speciale tenuità della rapina alla luce della complessiva valutazione degli effetti dannosi subiti dalla persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Michele Calvisi Lucia pedali - DEPC,TATA IN CANC 20 026 Furrtiop .n. LiULLdflO Ma e Suntis