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Ordinanza — n. 18058/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and failure to meet new evidence requirements under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18058/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and failure to meet procedural requirements. The appellant argued for a review of evidence evaluation but the court found the reasons merely repetitive of lower court analyses without proper correlation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal must specify the grounds for the alleged violation and demonstrate a correlation between the contested decision's reasoning and the appeal's arguments, while new evidence claims require first-time introduction in the second instance.

Parole chiave

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lack of specific grounds correlation of arguments travisamento della prova second instance evidence inadmissibility of appeal procedural requirements Cassa delle ammende censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
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Testo completo

posto da: TESTA GENNARO nato a SALERNO il 09/11/1990 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gennaro Testa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati contestati all'imputato, denunciando il travisamento della prova con riguardo alla valutazione degli elementi indiziari a carico dello stesso, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, nonché carente dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; considerato che, in proposito, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); che, inoltre, la censura relativa al vizio di travisamento della prova, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La, Rv. 269217 - 01), mentre nel caso di specie risulta come l'intero compendio probatorio valorizzato dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 6 a 13 della sentenza impugnata) sia stato oggetto di specifica disamina anche da parte del primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 14 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele Calvisi Lucia Imperiali !DEPOSITATA IN CfC ' 2t MA 2026 ti Fun'