Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and factual review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimiliano Pace inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for the application of exclusion grounds under Article 131-bis and substitution of detention under Article 20-bis, but the court found these grounds insufficiently argued in cassation. The court ruled that the lower court correctly assessed the specific facts regarding the damage and the defendant's dangerousness, which cannot be re-evaluated at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 20-bis cod. pen.: Appeals in cassation must contain specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning; factual assessments regarding the applicability of exclusion grounds or substitution of detention are not subject to review unless the motivation is manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: PACE MASSIMILIANO nato a STIGLIANO il 23/02/1975 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Massimiliano Pace; ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistessero i presupposti per l'operatività dell'istituto in esame, in ragione sia della rilevante entità del danno cagionato su un bene destinato ad un pubblico servizio che della pericolosità dell'imputato, valutata alla luce delle ripetute condotte di disturbo poste in essere dallo stesso nei riguardi del medesimo Comune, nonché dei suoi precedenti penali (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata), in perfetta conformità con il principio di diritto affermato da questa Corte, anche nel massimo consesso, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in questa sede ed è manifestamente infondato, dovendo al riguardo ribadirsi come l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisca un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, come nel caso di specie (cfr.
Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01 - si veda pagina 2 della sentenza impugnata ove, ai fini della conferma della prognosi negativa espressa dal primo giudice, si valorizzano i precedenti penali dell'imputato e la violazione da parte dello stesso degli obblighi inerenti alla misura cautelare della detenzione domiciliare cui era sottoposto all'epoca dei fatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M