Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 18054/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of new grounds but partially allowed regarding prescription of one charge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18054/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the first ground of appeal as it merely reproduced arguments already rejected at the appellate level without presenting new legal issues. However, the court found the second ground valid because the prosecution for the second charge had expired due to the passage of time before the appellate judgment. Consequently, the appeal was annulled only regarding the second charge, allowing for a recalculation of the sentence without the penalty increase for continued offense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 60 c.p.: The Court of Cassation may reject grounds that are merely repetitive of those already disallowed at the lower level, but must annul a judgment if a specific charge has become extinguished by prescription prior to the final ruling, necessitating a new sentencing calculation.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility repetitive grounds rejection prescription of criminal offense continued offense penalty sentencing recalculation abuso di carte-chèques assegno bancario offesa al credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 60 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

osto da: SIINO GIACOMO nato a CARINI il 21/05/1990 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giacomo Siino e lette le conclusioni scritte depositate per il ricorrente il 23 marzo 2026; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di ricettazione (capo a) e di indebito utilizzo di una carta di credito (capo b), con particolare riguardo alla valutazione ai fini di prova del riconoscimento dell'imputato operato dalla polizia giudiziaria, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità con riferimento al reato di cui al capo a) (dovendosi dichiarare, per quanto si dirà appresso, estinto per prescrizione il reato di cui al capo b); che, invero, le doglianze prospettate, sempre in relazione al resto di cui al capo a) risultano meramente riproduttive di rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, ove si rileva la indubbia valenza probatoria della ricognizione eseguita dagli agenti operanti, che nelle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dello sportello bancomat riconoscevano con certezza l'imputato, avendone diretta conoscenza per ragioni di servizio, con conseguente riconducibilità al prevenuto dei fatti in contestazione), cosicché gli stessi devono ritenersi non connotati da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata ed invero volti a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranei al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato contestato al capo b) dell'imputazione per intervenuta prescrizione del reato è fondato, dovendosi considerare che il reato è stato commesso in data anteriore e prossima al 6 ottobre 2016 e che il termine prorogato di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, è scaduto il 6 aprile 2024, dunque anteriormente all'emissione della sentenza di appello, che data 24 giugno 2025; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione e che la pena per il reato residuo può essere rideterminata, escludendo l'aumento di pena effettuato per la continuazione con il reato che deve essere dichiarato prescritto, in mesi tre di reclusione ed euro duecento di multa, dovendosi dichiarare, nel resto, il ricorso inammissibile;

P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presi nteMichele Calvisi Lucian Imperiali DtPOS7,4:77.73+, IN CA !A 20 M )2026 Ateuzia _